Basi giuridiche

La Legge sui trapianti stabilisce i requisiti per i trapianti, facendo sì che organi e tessuti possano essere trapiantati in modo sicuro.

Ai sensi dell’articolo 119a della Costituzione federale, nel 2007 è entrata in vigore la Legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti: SR 810.21).

La Legge sui trapianti in vigore stabilisce a quali condizioni organi, tessuti o cellule possono essere impiegati a scopi di trapianto e contribuisce a far sì che vi siano a disposizione organi, tessuti e cellule umani a scopi di trapianto. La legge federale impedisce abusi nel trattamento degli organi e protegge le persone coinvolte nel trapianto. La Legge sui trapianti è completata da sei ordinanze:

Modello del consenso presunto: nuova regolamentazione al più presto in primavera 2027

Il 15 maggio 2022, il Popolo svizzero ha votato a favore dell’introduzione del modello del consenso presunto, secondo cui chi dopo la morte non vuole donare i propri organi e tessuti dovrà dichiararlo

Il nuovo disciplinamento entrerà in vigore al più presto in primavera 2027.  La Confederazione informerà la popolazione con sei mesi di anticipo. Fino ad allora rimarrà in vigore il modello del consenso.