Basi giuridiche
La Legge sui trapianti stabilisce i requisiti per i trapianti, facendo sì che organi e tessuti possano essere trapiantati in modo sicuro.
Ai sensi dell’articolo 119a della Costituzione federale, nel 2007 è entrata in vigore la Legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti: SR 810.21).
La Legge sui trapianti in vigore stabilisce a quali condizioni organi, tessuti o cellule possono essere impiegati a scopi di trapianto e contribuisce a far sì che vi siano a disposizione organi, tessuti e cellule umani a scopi di trapianto. La legge federale impedisce abusi nel trattamento degli organi e protegge le persone coinvolte nel trapianto. La Legge sui trapianti è completata da sei ordinanze:
- Ordinanza sui trapianti
- Ordinanza sull’attribuzione di organi
- Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sull’attribuzione di organi
- Ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi
- Ordinanza sugli xenotrapianti
- Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti
Modello del consenso presunto in senso lato: nuova regolamentazione presumibilmente a partire dal terzo trimestre del 2027
Il 15 maggio 2022, il Popolo svizzero ha votato a favore dell’introduzione del modello del consenso presunto in senso lato, secondo cui chi dopo la morte non vuole donare i propri organi e tessuti dovrà dichiararlo
La nuova regolamentazione entrerà probabilmente in vigore a partire dal terzo trimestre del 2027. La Confederazione informerà la popolazione con sei mesi di anticipo. Fino ad allora rimarrà in vigore il modello del consenso.
- Ulteriori informazioni sul modello del consenso presunto e sulla normativa vigente
- Modifica alla legge sui trapianti approvata dall’elettorato , non ancora entrata in vigore