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Basi giuridiche
Dal 2007 le donazioni di organi e i trapianti sono regolati dalla Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (in breve: Legge sui trapianti). Prima esistevano solo regolamentazioni cantonali.
La Legge sui trapianti stabilisce a quali condizioni organi, tessuti o cellule possono essere impiegati a scopi di trapianto ed è volta a contribuire a far sì che vi siano a disposizione organi, tessuti e cellule umani a scopi di trapianto. La legge federale impedisce abusi nel trattamento degli organi e protegge i donatori e i riceventi coinvolti nel trapianto. La legge è completata da tre ordinanze:
- L’Ordinanza sui trapianti regola il trattamento di organi, tessuti e cellule umani nonché l’espianto da donatori deceduti o viventi. In quest’ordinanza sono specificati anche i compiti di organizzazione e coordinamento dei Cantoni e i compiti connessi alla tenuta del registro delle cellule staminali.
- L’Ordinanza sull’attribuzione di organi contiene disposizioni in merito all’iscrizione dei pazienti nella lista d’attesa nonché disposizioni generali e specifiche per i singoli organi relative ai criteri e alle priorità di attribuzione.
- L’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sull’attribuzione di organi descrive in dettaglio i criteri di attribuzione per i singoli organi.